Art. 7.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni

 

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dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere ad emanare nuove norme nella materia di cui alla presente legge, in base alle competenze loro attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.